fonte: www.normattiva.it (atto vigente al 24.01.16) Art. 8.
1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di
controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,
compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di
aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di
scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello
Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i
lodi arbitrali:
a) recanti trasferimento o costituzione
di diritti reali su beni immobili o su unita' da
diporto ovvero su altri beni e diritti............ le stesse imposte
stabilite per i
corrispondenti atti
b) recanti condanna al pagamento di somme o
valori, ad altre prestazioni o alla consegna di
beni di qualsiasi natura.......................... 3%
((36))
c) di accertamento di diritti a contenuto
patrimoniale...................................... 1%
d) non recanti trasferimento, condanna o
accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.. L. 50.000
(4)
e) che dichiarano la nullita' o pronunciano
l'annullamento di un atto, ancorche' portanti
condanna alla restituzione di denaro o beni, o la
risoluzione di un contratto....................... L. 50.000
(4)
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio o la
separazione personale, ancorche' recanti condanne
al pagamento di assegni o attribuzioni di beni
patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra
i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni L. 50.000
(4)
g) di omologazione............................ L. 50.000
(4)
1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali che definiscono,
anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti
ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al
pagamento di somme di danaro diverse dalle spese
processuali: 3 per cento
Note:
I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti
inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono
soggetti all'imposta in misura fissa.
II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non
sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui
dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo
unico.
II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione
della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui
beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni
dell'articolo 1 della tariffa.
(31)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni
dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1)
che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista
dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 23 dicembre 2000 n. 388 ha disposto (con l'art. 33 comma 2)
che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 10 marzo 2001.
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AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale con sentenza del 3-11 giugno 2003 n. 202
(in 1a s.s. relativa alla G.U. 18/06/2003 n. 24) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, lettera b), della
Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro),
nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i
provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ.
nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli".
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